(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
             Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2021, n. 31) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,  destinata  alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non  professionale
del caregiver familiare; 
  Visto l'articolo 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017,
n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste
e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare
o di un affine entro il secondo  grado  che,  a  causa  di  malattia,
infermita' o disabilita', anche  croniche  o  degenerative,  non  sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto
invalido in quanto bisognoso di  assistenza  globale  e  continua  di
lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»  che,  all'articolo  1,  comma
483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo  di
cura e di assistenza del caregiver familiare  di  cinque  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro
23.856.763,00; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale  sono
state riassegnate le residuali disponibilita'  di  competenza  al  31
dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa  861,
per l'esercizio finanziario 2020; 
  Considerato che  la  situazione  di  profondo  disagio  sociale  ed
economico che si e'  verificata  nel  corso  della  fase  piu'  acuta
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  che  continuera'   a
produrre effetti anche nelle fasi  successive,  nonche'  le  evidenti
ripercussioni    di    natura    socioeconomica    che    colpiscono,
principalmente, i soggetti in situazione di  particolare  fragilita',
rendono   prioritario   e   necessario   intervenire   a    sostegno,
nell'immediato, della figura  del  caregiver  familiare,  cosi'  come
individuata dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017,
n. 205, mediante l'utilizzo del  Fondo  istituito  dal  sopra  citato
articolo 1, comma 254, della legge 30  dicembre  2017,  n.  205,  per
interventi  a  carattere  sperimentale  anche  tenuto   conto   della
contingente situazione emergenziale; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia di concerto con il ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 27 ottobre 2020 recante «Criteri e modalita' di  utilizzo
delle risorse  del  Fondo  per  il  sostegno  del  ruolo  di  cura  e
assistenza del caregiver familiare per  gli  anni  2018-2019-2020»  e
relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17  del  22
gennaio 2021; 
  Atteso che il suddetto decreto ripartisce le risorse del Fondo alle
Regioni che devono utilizzarle per interventi di  sostegno  destinati
al caregiver familiare, dando  priorita'  alle  fattispecie  indicate
all'articolo 1, comma 2 e di seguito riportate: 
    ai caregiver di persone in condizione di disabilita'  gravissima,
cosi' come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto  delle
risorse finanziarie del Fondo nazionale per le  non  autosufficienze,
anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata
delle condizioni previste dall'articolo 3, del medesimo decreto; 
    ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture
residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; 
    a    programmi    di     accompagnamento     finalizzati     alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del  caregiver  con  la
persona assistita; 
  Considerato che alla Regione Friuli-Venezia Giulia  sono  destinate
risorse per il triennio 2018-2019-2020 pari a euro 1.591.731,63, come
indicato negli allegati 1 e 2 del  decreto  ministeriale  27  ottobre
2020; 
  Visto l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 27 ottobre  2020
dove e' previsto che: 
    le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di
integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione  delle
risorse del Fondo per le non  autosufficienze  e  del  Fondo  per  il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver,  specifici
indirizzi  integrati  di  programmazione   per   l'attuazione   degli
interventi, nel rispetto dei modelli  organizzativi  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'; 
    il Dipartimento per le politiche della famiglia della  Presidenza
del Consiglio dei ministri trasferisce  alle  Regioni  le  risorse  a
seguito  di  specifica  richiesta,  nella  quale  sono  indicati  gli
indirizzi di programmazione, la tipologia degli  interventi,  nonche'
la eventuale compartecipazione finanziaria; 
    la richiesta va inviata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto in Gazzetta  Ufficiale,  corredata  da  una
scheda concernente  il  piano  di  massima  delle  attivita'  per  la
realizzazione  degli  interventi  da   finanziare   ai   fini   della
valorizzazione del ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del  caregiver
familiare, comprensivo di  un  cronoprogramma  di  attuazione  e  dei
relativi costi; 
    il Dipartimento per le politiche della famiglia della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  provvede,  entro  quarantacinque  giorni
dalla ricezione della richiesta, all'erogazione in un'unica soluzione
delle risorse destinate a ciascuna  Regione,  previa  verifica  della
coerenza degli interventi con  le  finalita'  previste  dal  medesimo
decreto; 
    le regioni procedono al  trasferimento  delle  risorse  spettanti
agli   ambiti   territoriali,   secondo   quanto    previsto    nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le
politiche della famiglia; l'erogazione agli  ambiti  territoriali  e'
comunicata al Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia  entro
trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse; 
    il Dipartimento per le politiche della famiglia della  Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede  a  monitorare  la  realizzazione
degli interventi finanziati; a tal fine, le  Regioni  sono  tenute  a
comunicare  tutti  i  dati  necessari  al  monitoraggio  secondo   le
modalita'  indicate  dalla  medesima  struttura  e  s'impegnano,   in
particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i  trasferimenti
effettuati e le attivita' finanziate  a  valere  sulle  risorse  loro
destinate; 
  Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale» e in particolare: 
    l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che la Regione  e  gli  enti
locali garantiscono i diritti e le opportunita' volte allo sviluppo e
al benessere dei singoli e delle comunita' e assicurano  il  sostegno
ai progetti di vita delle persone e delle famiglie; 
    l'articolo 2, comma  6  nel  quale  si  prevede  che  la  Regione
riconosce, promuove e sostiene, tra l'altro, l'autonomia  e  la  vita
indipendente delle persone, con particolare riferimento  al  sostegno
alla domiciliarita', nonche' il valore e il ruolo delle famiglie  che
svolgono compiti di cura adottando iniziative di  reciprocita'  e  di
auto-aiuto all'interno dei nuclei familiari; 
    l'articolo 6, comma 1 dove si dispone che  il  sistema  integrato
dei servizi  fornisce  risposte  omogenee  sul  territorio  regionale
attraverso,  tra  l'altro,  apposite  misure  per  favorire  la  vita
autonoma e la permanenza a domicilio, anche  attraverso  il  sostegno
all'assistenza  familiare  e  il   sostegno   delle   responsabilita'
familiari; 
    l'articolo 43, comma 2 che impegna la Regione  a  sostenere,  tra
l'altro, le famiglie che danno  accoglienza  e  aiuto  a  persone  in
difficolta',  tra  cui  anziani  e  disabili,  attraverso   attivita'
formative e di consulenza, nonche' agevolazioni economiche; 
    l'articolo 46 che stabilisce che la Regione tutela le persone con
disabilita' sostenendo, tra l'altro, le famiglie che hanno al proprio
interno persone disabili, con la promozione di  forme  di  auto-mutuo
aiuto; 
  Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22  «Riorganizzazione
dei livelli di assistenza,  norme  in  materia  di  pianificazione  e
programmazione sanitaria e  sociosanitaria  e  modifiche  alla  legge
regionale 26/2015 e alla legge  regionale  6/2006»,  con  particolare
riferimento alle disposizioni di cui al  Capo  I  del  Titolo  II  in
materia di assistenza e integrazione sociosanitaria; 
  Atteso che il modello assistenziale descritto nel suddetto  Capo  I
garantisce,  tra  l'altro,   percorsi   assistenziali   sociosanitari
integrati  alle  persone  con  bisogni  complessi,   prioritariamente
realizzati nei contesti naturali  di  vita  sulla  base  di  progetti
personalizzati elaborati da apposita  equipe  con  il  coinvolgimento
della persona, della sua famiglia e di coloro che  si  prendono  cura
dell'assistito; 
  Considerato   che   le   politiche   regionali   a   favore   della
domiciliarita' attuate nel  corso  degli  anni  hanno  portato  a  un
sistema di welfare ben radicato sul  territorio,  anche  grazie  alle
misure di sostegno indiretto sostenute da risorse nazionali,  tramite
il Fondo per le non autosufficienze,  e  regionali,  con  particolare
riferimento  al  Fondo  per  l'autonomia  possibile  (FAP),  di   cui
all'articolo 41, della legge regionale 6/2006, al quale continuano ad
afferire persone non autosufficienti che spesso vengono collocate  in
lista d'attesa, si ritiene, in questa prima fase di applicazione  del
decreto ministeriale, di destinare in via prioritaria gli  interventi
economici ivi previsti ai caregiver familiari residenti  in  regione,
che  assistono  persone  non  autosufficienti  che  non  siano   gia'
beneficiarie di  specifici  contributi  regionali  a  sostegno  della
domiciliarita'; 
  Ritenuto quindi che la valorizzazione delle attivita' di cura e  di
assistenza del caregiver familiare debba inserirsi  nel  contesto  di
presa in carico delle persone non autosufficienti secondo il  modello
descritto nel Titolo II, Capo I della legge regionale 22/2019, con il
riconoscimento del  ruolo  del  caregiver  all'interno  del  progetto
personalizzato quale componente  essenziale  a  sostegno  del  budget
personale di progetto; 
  Atteso che, in esecuzione dell'iter previsto dal citato articolo  3
del decreto ministeriale 27 ottobre 2020, con nota n. 8222-P  del  16
marzo 2021 l'amministrazione regionale ha inviato al Dipartimento per
le politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri specifica richiesta di erogazione delle risorse  di  cui  al
comma 2 del  medesimo  articolo  3,  corredata  dalla  documentazione
espressamente prevista; 
  Vista al riguardo la deliberazione della Giunta  regionale  n.  454
del 26 marzo 2021 e il relativo allegato recante «Linee di  indirizzo
e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di
assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto ministeriale 27
ottobre 2020»; 
  Ritenuto, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 3.3  delle
succitate linee di indirizzo e di  programmazione,  in  relazione  ai
bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale, di  dare
priorita' anche ai caregiver di persone che non hanno  avuto  accesso
alle strutture semiresidenziali a causa delle disposizioni  normative
emergenziali, comprovata da idonea documentazione; 
  Considerato che, al fine di dare concreta attuazione alle  predette
linee di indirizzo che prevedono  la  concessione  di  incentivi,  e'
necessario avviare l'iter di approvazione di apposito regolamento, in
conformita' a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1 della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
  Dato atto che, allo scopo, e' stata adottata  la  deliberazione  n.
866 del 4 giugno 2021,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via
preliminare il «Regolamento per il trasferimento e  l'utilizzo  delle
risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di  assistenza  del
caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge  regionale
20 marzo del 2000, n. 7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di  accesso)»  ed  e'  stato
avviato  l'iter  di  acquisizione  del  parere  del  Consiglio  delle
autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle  associazioni
dei disabili (Consulta); 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  Consulta  in  data  16
giugno 2021 con nota prot. n. 319/2021; Visto  il  parere  favorevole
espresso dal CAL con deliberazione di  cui  all'estratto  verbale  n.
20/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  1041  del  2
luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per  il  trasferimento  e  l'utilizzo
delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver  familiare,  ai  sensi  dell'articolo  30  della  legge
regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA